E’ legge la norma che vieta lager come Green Hill, ma…


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Manifestazione animalista contro Green Hill

Si legge da Ilfattoquotidiano.it


Animali, è legge la norma che vieta laboratori come Green Hill
Un anno fa la liberazione di oltre 2500 beagle. Verrà applicata la direttiva europea 2010/63 “sulla protezione degli animali utilizzati per scopi scientifici”. Tra questi il divieto di allevare sul territorio nazionale cani, gatti e primati destinati ai laboratori, norma sostenuta da un gruppo di parlamentari bipartisan.

“Mai più Green Hill”. Con l’approvazione definitiva, mercoledì, alla Camera, del disegno di legge di delegazione europea, acquistano forza di legge i criteri individuati dal Parlamento per l’applicazione della direttiva europea 2010/63 “sulla protezione degli animali utilizzati per scopi scientifici”. Tra questi il divieto di allevare sul territorio nazionale cani, gatti e primati destinati ai laboratori, norma bispartisan sostenuta tra gli altri dai senatori Amati, Cirinnà, De Petris, Fissore, Granaiola, Repetti, Silvestro, Uras e i deputati Brambilla, Di Vita, Mantero e Sbrollini.

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Il Commento:

Su tale questione è molto interessante quanto affermato dalla LEAL (Lega Antivivisezionista) in un suo recente comunicato:


Ci sarebbe da ridere sui proclami di vittoria nella lotta contro la vivisezione se… se non ci fosse da piangere.

Varie associazioni festeggiano, alcuni proclamano che la vivisezione è finita, altri danno per scontato abbiamo fatto un passo storico in avanti. E invece la Camera ha approvato il recepimento della “Direttiva sulla Vivisezione” con delle migliorie così blande da lasciare l’amaro in bocca.

Il solo divieto che è stato approvato è quello che riguarda l’allevamento di cani, gatti e primati non umani destinati alla vivisezione. I topolini, le cavie, i conigli, i furetti, e tutti gli animali usati nella vivisezione e non presi in considerazione dal divieto… ringraziano.

I metodi scientifici che non utilizzano animali non sono obbligatori. I finanziamenti destinati ad incrementare i mezzi tali mezzi sono irrisori.

Non ci saranno allevamenti di animali da vivisezione ma li importeremo dall’estero. Vivisezioneranno anche animali randagi quando serve per esperimenti che riguardano la salute umana, naturalmente non italiani ma importati da fuori. Nessuna norma migliorativa stringente e nessun obbligo. Si lascia tutto come sempre in mano ai vivisettori.

Non è stata nemmeno presa in considerazione l’ipotesi di controlli nei laboratori. E pensate che sia il caso di festeggiare? Se pensate questo fatelo pure, ma agli animali che sono nei laboratori spiegateglielo voi il motivo dei festeggiamenti. Noi francamente non riusciamo a capirlo.


Praticamente la Direttiva è stata recepita in toto invece che dire NO.

Diamo uno sguardo ai punti salienti.

La Direttiva 2010/63/UE, approvata dal Parlamento europeo l’8 settembre 2010, consiste di 56 “considerando”, 66 articoli e 8 allegati. In contrasto con la precedente Direttiva datata 1986, essa proibisce che gli Stati membri emanino leggi che garantiscano ai propri animali da laboratorio condizioni migliori di quelle stabilite dalla Direttiva stessa. E consente di sperimentare su cani e gatti randagi.

Una clausola di salvaguardia apre la porta all’utilizzo delle scimmie antropomorfe e consente che gli Stati membri autorizzino “il ricorso a una procedura che causa dolore, sofferenza o angoscia intensi che potrebbero protrarsi e non possono essere alleviati”.

Tra i metodi di soppressione “umana” degli animali, la Direttiva elenca la dislocazione del collo, la distruzione del cervello, il biossido di carbonio, il colpo da percussione alla testa, la decapitazione,il colpo a proiettile libero con fucili o pistole, l’elettrocuzione, il dissanguamento (Allegato IV). Cosa gravissima, infine, la Direttiva 2010/63/UE non rende obbligatori i metodi sostitutivi neppure laddove esistono.

Qui di seguito i motivi per cui bisogna dire NO alla direttiva 2010/63/UE e alla sperimentazione sugli animali:

1) AL PRIMO POSTO CI SONO CONSIDERAZIONI economiche di concorrenza e di mercato (considerando n. 1) Per spiegare per quale motivo c’era bisogno di una nuova legge comunitaria sulla sperimentazione animale, il primo “considerando” della Direttiva sottolinea il ruolo decisivo dell’economia e del mercato. E afferma che: a) Alcuni Stati Membri hanno adottato misure nazionali che garantiscono un elevato livello di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, mentre altri paesi si limitano ad applicare i requisiti minimi stabiliti dalla direttiva del 1986. b) Tali disparità rischiano di costituire degli ostacoli agli scambi di prodotti e sostanze per lo sviluppo dei quali sono stati effettuati esperimenti su animali. Di conseguenza: occorre eliminare tali disparità “al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato interno”.

*MORALE: nei Paesi europei dove gli animali godevano di maggiori protezioni, sperimentare costava di più e ai laboratori di quei paesi premeva più di ogni altra cosa eliminare lo svantaggio competitivo che ne derivava. La Direttiva rimedia a queste disparità obbligando tutti i protagonisti allo standard qualitativo più conveniente per la comunità scientifica.

2) Nessun paese potrà varare leggi migliorative a favore degli animali (articolo 2) A livello operativo, per garantire che non si creino più disparità competitive tra un paese e l’altro, l’articolo 2 della Direttiva vieta ai singoli Stati membri di emanare nuove leggi più favorevoli agli animali. Essi possono soltanto mantenere eventuali misure più favorevoli agli animali che fossero già in vigore nel novembre 2010, ma non possono adottarne di nuove.

*MORALE: non soltanto i singoli Stati membri non potranno adottare misure più favorevoli di quanto stabilisce la Direttiva: anche quelli che manterranno norme più severe in fatto di welfare animale non potranno ostacolare la fornitura o l’uso di animali provenienti da altri Stati membri. Potrebbe essere il caso deicani e dei gatti randagi, il cui commercio finalizzato alla sperimentazione scientifica sarà libero in tutta Europa.

3) I metodi sostitutivi non saranno obbligatori (articoli 4 e 13) I metodi sostitutivi non saranno obbligatori neppure laddove esistono e sono disponibili sul mercato. La prima bozza di Direttiva, datata 2008, enunciava due principi importanti, dicendo che: 1) Laddove esiste un metodo di sperimentazione che non prevede l’uso di animali e che può essere utilizzato in sostituzione di una procedura, gli Stati membri assicurano che venga usato il metodo alternativo (articolo 4). 2) Gli Stati membri assicurano che una procedura non venga eseguita qualora per ottenere il risultato cercato siano ragionevolmente e praticamente disponibili metodi o strategie di sperimentazione scientificamente soddisfacenti, comprese metodologie informatizzate, in vitro o di altra natura, che non prevedano l’impiego di animali (articolo 13). Sfortunatamente, nella versione finale della legge votata l’8 settembre a Strasburgo, di questi importanti principi – a colpi di emendamenti parlamentari – s’era persa la traccia. Un risultato ottenuto aggiungendo due parole all’articolo 4 dal quale ora si evince che i metodi sostitutivi vanno usati solo “ove possibile”, e dichiarando, all’articolo 13, che sarà obbligatorio usare un metodo alternativo solo se esso è riconosciuto dalla legislazione dell’Unione.

*MORALE: i metodi sostitutivi, che risparmiano gli animali non saranno obbligatori (né utilizzati) neppure laddove sono a portata di mano, e agli sperimentatori viene lasciata la più ampia facoltà di decidere come regolarsi. I metodi sostitutivi accolti dalla legislazione dell’Unione (e quindi obbligatori) sono infatti pochissimi contro le molte decine di test esistenti —–

4) è permesso sperimentare su cani e gatti randagi (articolo 11) Per la prima volta, e a differenza della Direttiva del 1986, l’articolo 11 della Direttiva 2010/63/UE permette anche gli esperimenti su cani e gatti randagi. Si potranno utilizzare “animali randagi e selvatici delle specie domestiche” ogni qualvolta i ricercatori riterranno che: – è essenziale disporre di studi riguardanti la salute e il benessere di tali animali; è essenziale disporre di studi riguardanti gravi minacce per l’ambiente; – è essenziale disporre di studi riguardanti gravi minacce per la salute umana; è essenziale disporre di studi riguardanti gravi minacce per la salute animale; – è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura se non utilizzando un animale selvatico o randagio.

*MORALE: a chi spetterà dichiarare/provare che è “impossibile raggiungere lo scopo della procedura se non utilizzando un animale randagio”? Se avete pensato che toccherà agli sperimentatori stessi, ebbene sì, avete indovinato: toccherà a loro, di concerto con i comitati (etici e non) nominati dagli stessi enti ospedalieri e universitari per i quali lavorano, e con le “autorità competenti”. Ora, che si sappia, le “autorità competenti” all’opera negli ultimi 26 anni in Italia non hanno mai ostacolato un solo importante progetto di sperimentazione animale realizzato in uno dei 600 centri nazionali riconosciuti… Domanda: quanti esperimenti su cani e gatti randagi richiesti in un regime di procedure amministrative semplificate (vedi punto 6) saranno bocciati perché giudicati non necessari?

5) Si può riutilizzare lo stesso animale, anche se ha già sofferto profondo dolore, angoscia e sofferenza (articolo 16) L’articolo 16 consente che un animale già utilizzato in una o più procedure possa essere riutilizzato in nuove procedure purché “la gravità delle procedure precedenti fosse “lieve” o “moderata (…) e purché la procedura successiva sia classificata come “lieve”, “moderata” o “non risveglio”. Significa che non c’è alcun limite al numero di procedure “lievi” o “moderate” alle quali un animale può essere sottoposto fino al “non risveglio”. Ecco due esempi di procedure “moderate” secondo l’Allegato VIII della Direttiva: – chirurgia associata a dolore, sofferenza o deterioramento delle condizioni generali post-chirurgici (esempi: trapianto di organi, toracotomia, craniotomia, laparotomia, chirurgia ortopedica, orchiectomia, linfadenectomia…); – creazione di animali geneticamente modificati mediante procedure chirurgiche; Sfortunatamente, in deroga a quanto stabilito qui sopra, dopo aver sottoposto l’animale a una visita veterinaria, l’autorità competente può consentire anche il riutilizzo di un animale che ha già subito una procedura con intenso dolore, angoscia o sofferenza equivalente. Ecco alcuni esempi di procedure che comportano “intenso dolore, angoscia e sofferenza”: – uso di gabbie metaboliche con limitazione grave del movimento per un lungo periodo; – interventi chirurgici che si prevede causino dolore, sofferenza o angoscia postoperatori intensi, oppure deterioramento grave e persistente delle condizioni generali dell’animale; – produzione di fratture instabili, toracotomia (apertura del torace) senza somministrazione di analgesici idonei, traumi intesi a produrre insufficienze organiche multiple; – riproduzione di animali con alterazioni genetiche che si prevede causino deterioramento grave e persistente delle condizioni generali dell’animale (nevriti croniche recidivanti, distrofia muscolare, morbo di Huntington); – scosse elettriche inevitabili; stress da immobilizzazione per indurre ulcere gastriche o insufficienze cardiache nei ratti; isolamento completo per lunghi periodi di specie socievoli come cani e primati; nuoto forzato o altri esercizi in cui il punto finale è l’esaurimento.

*MORALE: il riutilizzo di animali che hanno già subito dolore e angoscia moderati viene ammesso come pratica corrente mentre il riutilizzo di animali sottoposti a profonda angoscia e dolore viene sottoposto al vaglio discrezionale dell’“autorità competente” [trattasi di organismi pubblici e non, designati per l’attuazione di compiti specifici stabiliti dalla Direttiva, vedi articolo 59]. Ma chi deciderà quanto soffre realmente un animale, e quanto ulteriore dolore è possibile infliggergli? Che limiti pone questa direttiva alla discrezionalità di giudizio della comunità scientifica? Persino il Home Office inglese nutre profonde riserve sulla classificazione delle procedure (più o meno dolorose) riportata nell’Allegato VIII della Direttiva. A pagina 40 della “Consultazione sulle opzioni per il recepimento della Direttiva Europea 2010/63/UE” il ministero degli Interni britannico scrive infatti che essa lascia grande spazio a interpretazioni tra loro inconciliabili (“there is indeed a great potential for inconsistent interpretation of the severity classification system”).

6) Progetti generici multipli e procedure amministrative semplificate garantiscono il segreto agli sperimentatori (articoli 36 – 43) Data l’enfasi dell’europarlamento sulla necessità di ridurre al minimo gli oneri amministrativi ricadenti sui centri di ricerca, non desta meraviglia che in virtù degli articoli 40/42 gli Stati membri ora possano autorizzare progetti generici multipli per periodi fino a cinque anni nonché introdurre procedure amministrative semplificate per progetti che contengano procedure di “non risveglio”, “lievi” o “moderate” o che utilizzino gli animali a fini di produzione o diagnostici con metodi prestabiliti. Oltre agli ovvi vantaggi burocratici offerti dal ricorso a progetti generici multipli e a procedure amministrative semplificate, è importante sapere che in tutte le procedure amministrative semplificate non è richiesta la sintesi nontecnica dei progetti.

*MORALE: nel loro complesso, questi articoli rappresentano uno snodo centrale per la non-trasparenza della sperimentazione. Infatti, la sintesi non-tecnica dei progetti – dove gli sperimentatori devono fornire in forma anonima una serie di informazioni sugli obiettivi del progetto e sul numero e le specie degli animali utilizzati – è un documento che gli Stati membri sono tenuti a rendere pubblico. Ma se gli sperimentatori possono fare a meno di presentarlo, la segretezza sulle sofferenze degli animalicontinuerà a essere la norma e il pubblico sarà tenuto completamente (e legalmente) all’oscuro di tutto ciò che succede nei laboratori. Come se non bastasse, come segnala la stessa Commissione europea nella Comunicazione al Parlamento datata 15.6.2010, una triplice autorizzazione (degli stabilimenti, delle persone e dei progetti) era il pilastro centrale della nuova legge, “essenziale per accrescere il benessere degli animali e garantire il rispetto della regolamentazione”. Ma nel testo finale della Direttiva non esiste più l’obbligo di autorizzazione per il personale che lavora con gli animali, sostituito dall’obbligo, assai meno stringente, di designare una persona responsabile della competenza del personale.

7) Sarà possibile sperimentare senza far uso di anestesia anche in casi estremi – ed è consentito l’uso di bloccanti neuromuscolari, che paralizzano l’animale ma lo lasciano pienamente vigile e cosciente (articolo 14) L’articolo 14 permette di eseguire procedure senza anestesia né locale né generale ogniqualvolta gli sperimentatori ritengano l’anestesia “non opportuna” o “incompatibile con lo scopo della procedura”. Particolarmente orrendo è il fatto che l’articolo 14 consenta l’uso di bloccanti neuromuscolari con la somministrazione di analgesici anziché dell’anestesia generale: in nessun modo verranno mitigati il terrore e l’angoscia degli animali, completamente paralizzati e nello stesso tempo vigili e coscienti di ciò che viene loro inflitto.

*MORALE: la stessa Commissione Europea nella sua “Comunicazione al Parlamento europeo” datata 15.6.2010, riconosce che “una delle principali critiche mosse alla direttiva attuale – si riferisce alla Direttiva 86/609 – è che non è adeguatamente rispettata e applicata”. Ora, applicare l’articolo 14 non costerà nulla agli sperimentatori, che vi si atterrano senza problemi, e costerà davvero troppo agli animali.

8) Si continuerà a sperimentare sui primati (articoli 5, 8 e 55). Primo: gli esperimenti sui primati saranno possibili nella ricerca di base come pure nelle procedure “condotte allo scopo di evitare, prevenire, diagnosticare o curare affezioni umane debilitanti”. Secondo: gli esperimenti sui primati catturati in natura – una pratica che persino secondo la Commissione europea doveva finire nel giro di dieci anni – sarà consentita per un periodo più lungo, forse addirittura sine die.

*MORALE: considerando che sperimentare sui primati per la ricerca di base (è la ricerca spesso guidata dalla pura curiosità dello sperimentatore, senza legami con immediati obiettivi medici) è permesso senza ostacoli di sorta, e considerando che persino un raffreddore o un’influenza sono “affezioni umane debilitanti”, è evidente che gli esperimenti di laboratorio sui primati non potranno e non saranno mai posti in questione finché questa Direttiva resta in vigore.

9) In casi “eccezionali” si potrà sperimentare anche sulle scimmie antropomorfe (articoli 5, 8 e 55) A prima vista, la Direttiva vieta l’uso delle Grandi Scimmie o scimmie antropomorfe, [scimpanzé, gorilla, oranghi e bonobo] negli esperimenti di laboratorio. In realtà, un loro utilizzo in situazioni “eccezionali e transitorie” è previsto dall’articolo 55 in procedure che perseguano: – la profilassi, la prevenzione, la diagnosi o la cura delle malattie, del cattivo stato di salute o di altre anomalie, o dei loro effetti sugli esseri umani, sugli animali o sulle piante; – la realizzazione di uno degli scopi qui sopra enunciati nell’ambito dello sviluppo, della produzione o delle prove di qualità, di efficacia e di innocuità dei farmaci, dei prodotti alimentari, dei mangimi e di altre sostanze o prodotti; – ricerche finalizzate alla conservazione delle specie.

*MORALE: la comunità scientifica ha chiesto e ottenuto di poter continuare a giocare su tutti i tavoli della sperimentazione animale, anche i più controversi, anche quelli apparentemente desueti (valgano per tutti la sperimentazione sui randagi e la sperimentazione sulle scimmie antropomorfe).

L’idea che fosse giunto il momento di porre le basi per un superamento della sperimentazione animale è stata spazzata via, cancellata da considerazioni di ordine economico e dalla volontà di mettere in sicurezza i profitti dei grandi gruppi chimico-farmaceutici, cosmetici e alimentari fondati sulla vivisezione.

Fonte: La voce dei senza voce, numero 90, primavera 2013 (formato .pdf, peso: 5,2 Mb)


Fotografia in apertuta: archivio Coordinamento Fermare Green Hill

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